Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 30/06/1966 (Rv. 323309 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - DISTANZA IN LINEA VERTICALE - INNALZAMENTO DI TETTO SOTTOSTANTE AD UNA VEDUTA - CONDIZIONI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - DISTANZA IN LINEA VERTICALE - INNALZAMENTO DI TETTO SOTTOSTANTE AD UNA VEDUTA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 907 cod.civ. la veduta diretta gode di una zona di rispetto di tre metri sia in linea orizzontale che verticale, di conseguenza, nel caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro nel quale la veduta si apre, detta costruzione deve arrestarsi in altezza a tre metri dalla soglia della sovrastante veduta e deve essere rispettata uguale distanza in linea orizzontale con riferimento al punto di arresto della costruzione in altezza. Pertanto- nel caso che il proprietario della costruzione sottostante l'abbia elevata in altezza- al fine di escludere l'illegittima diminuzione di una servitu di veduta non basta constatare che il punto d'innesto della nuova copertura a piano inclinato della costruzione sopraelevata nel muro in cui la veduta stessa si apre sia rimasto inalterato rispetto a quello del vecchio tetto sostituito, ma occorre, altresi, accertare il mantenimento in linea orizzontale della distanza precedentemente esistente, per la profondita di metri tre.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)