Sez. U, Sentenza n. 1917 del 17/02/1992 (Rv. 475763 - 01)
Trattati, convenzioni e organismi internazionali - In genere | "Proroga convenzionale" della giurisdizione - Validità - Requisito della forma scritta ex art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971) - Necessità - Polizza di carico predisposta dal vettore - Inserzione sul "verso", fra le condizioni generali della clausola della proroga convenzionale della giurisdizione - Richiamo sul "retro" di dette condizioni - Sottoscrizione del caricatore apposta in una sezione separata del documento - Mancato soddisfacimento del requisito.
Trattati, convenzioni e organismi internazionali - In genere
Il requisito della forma scritta, prescritto, al fine della validità della "proroga convenzionale" della giurisdizione, dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), nell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia della CEE con sentenza del 19 giugno 1984 in causa n. 71/83, non è soddisfatto, con riguardo a polizza di carico predisposta dal vettore e contenente sul "verso" la suddetta clausola fra le altre condizioni generali, qualora tali condizioni siano richiamate sul "retro", ma la sottoscrizione del caricatore non segua il relativo richiamo, essendo apposta in una sezione separata di detta parte del documento (nella specie, la sezione inerente alla descrizione della merce spedita).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Convenzione di Bruxelles 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)