Sez. U, Sentenza n. 1150 del 29/01/2002 (Rv. 551943 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Patto di proroga della giurisdizione "ex" art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 e succ. modif. - Forma - Scritta - Necessità - Inserimento della relativa clausola tra le condizioni generali redatte a tergo di moduli a stampa predisposti da uno dei contraenti - Insufficienza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come modificato dalla Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, non è soddisfatto dalla mera inserzione della relativa clausola tra le condizioni generali di contratto redatte a tergo di moduli a stampa predisposti da uno dei contraenti, essendo necessario che nel contratto, sottoscritto da entrambe le parti, si faccia espresso riferimento a dette condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza.
Riferimenti normativi: Legge 29/11/1980 num. 967, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)