Sez. 5, Sentenza n. 13318 del 14/02/2013 Ud. (dep. 21/03/2013) Rv. 254986 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta di fallimento - Oggetto del reato - Individuazione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE
Nel reato di bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)