Sez. 5, Sentenza n. 43414 del 25/09/2013 Ud. (dep. 24/10/2013) Rv. 257533 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento - Elemento psicologico - Colpa grave - Necessità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE
Nel reato di bancarotta semplice, la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)