Sez. 4, Sentenza n. 13868 del 27/10/1980 Ud. (dep. 27/12/1980) Rv. 147171 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CAUSALITA (RAPPORTO DI) - CONDOTTA COLPOSA ALTRUI - SUSSISTE IL CONCORSO DI FATTO COLPOSO.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CAUSALITA (RAPPORTO DI) - CONDOTTA COLPOSA ALTRUI - SUSSISTE IL CONCORSO DI FATTO COLPOSO.*
In virtu del principio di interdipendenza delle cause, sancito dall'art 41 cod pen, colui che materialmente produce un incidente deve rispondere della propria condotta colposa, anche se questa da sola non avrebbe potuto determinarlo, in relazione alla contemporanea condotta colposa altrui. In questa ipotesi, invero, deve solo riconoscersi un concorso di fatti colposi, il cui apporto e eziologicamente legato all'evento. (in termini, ma applicato in tema di circolazione stradale mass n 139571 anno 1978).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)