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Sez. 4, Sentenza n. 8289 del 01/06/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155216 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - REATI COLPOSI - RESPONSABILITÀ CONCORRENTE DELLA PERSONA OFFESA - COLLEGAMENTO CAUSALE TRA LA CONDOTTA DI TALE PERSONA E LO EVENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155216-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE - REATI COLPOSI - RESPONSABILITÀ CONCORRENTE DELLA PERSONA OFFESA - COLLEGAMENTO CAUSALE TRA LA CONDOTTA DI TALE PERSONA E LO EVENTO - NECESSITÀ.*

Il principio del rapporto di causalità sancito dall'art. 40 cod. pen. non vale soltanto per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato ma anche per l'affermazione della responsabilità concorrente della persona offesa nei reati colposi, la cui condotta deve perciò essere ricollegata all'evento con rapporto di causa ed effetto. (V mass n 147171).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)