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Sez. L - , Sentenza n. 14759 del 10/05/2022 (Rv. 664694 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Omissione - Rilevabilità anche d'ufficio - Limiti - Segnalata dalla parte ma non rilevata dal giudice - Deducibilità nei successivi gradi - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664694-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto all'art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001, vigente "ratione temporis", costituisce, al pari di quello di cui all'art. 412 bis c.p.c. - norme entrambe abrogate dalla l. n. 183 del 2010 - una condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro, la cui mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., con la conseguenza che ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 31 com. 9, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 31 com. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)