diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15956 del 16/08/2004 (Rv. 575750 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione - Omissione - Rilevabilità anche d'ufficio - Li miti- Segnalata dalla parte ma non rilevata dal giudice - Deducibilità nei successivi gradi - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575750-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione è previsto dall'art. 412 bis cod. proc. civ. quale condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro; la relativa mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., con la conseguenza che ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)