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Sez. 2, Sentenza n. 1001 del 12/03/1977 (Rv. 384626 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - CENTRALE TERMICA - DISTACCO DI PARTE DELL'IMPIANTO - AUTONOMO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384626-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - CENTRALE TERMICA - DISTACCO DI PARTE DELL'IMPIANTO - AUTONOMO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE.*

Posto che un impianto centrale di riscaldamento destinato a riscaldare i vari appartamenti di uno stabile e proporzionato nei suoi organi fondamentali (caldaia, bruciatore e tubazioni) alla quantita di calorie necessarie a riscaldare l'intero stabile, il distacco di una parte dell'impianto dalla centrale termica, cosi come la creazione di un impianto autonomo di riscaldamento, concretano una alterazione della destinazione della cosa comune e non gia una delle modifiche consentite dall'art 1102 cod civ, poiche in tal caso si altera la destinazione della cosa comune, snaturandola o impedendone o compromettendone la funzione che le e propria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)