Sez. 2, Sentenza n. 1001 del 12/03/1977 (Rv. 384626 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - CENTRALE TERMICA - DISTACCO DI PARTE DELL'IMPIANTO - AUTONOMO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) - USO - ESTENSIONE E LIMITI - CENTRALE TERMICA - DISTACCO DI PARTE DELL'IMPIANTO - AUTONOMO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ALTERAZIONE DELLA DESTINAZIONE.*
Posto che un impianto centrale di riscaldamento destinato a riscaldare i vari appartamenti di uno stabile e proporzionato nei suoi organi fondamentali (caldaia, bruciatore e tubazioni) alla quantita di calorie necessarie a riscaldare l'intero stabile, il distacco di una parte dell'impianto dalla centrale termica, cosi come la creazione di un impianto autonomo di riscaldamento, concretano una alterazione della destinazione della cosa comune e non gia una delle modifiche consentite dall'art 1102 cod civ, poiche in tal caso si altera la destinazione della cosa comune, snaturandola o impedendone o compromettendone la funzione che le e propria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)