Sez. L, Sentenza n. 3732 del 30/05/1983 (Rv. 428638 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - OBBLIGATORIO - DURATA - COMPUTO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ - NECESSITÀ EX ART. 52 COST. - CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRARIE - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - OBBLIGATORIO - DURATA - COMPUTO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ - NECESSITÀ EX ART. 52 COST. - CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRARIE - NULLITÀ.*
La durata del servizio militare obbligatorio, conformemente allo art. 52 secondo comma cost. - in applicazione del quale la Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 1963 n. 8 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 comma secondo del d.l.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303, precisando che il concetto di posizione di lavoro espresso dallo stesso art. 52 non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma il solo significato di conservazione dell'occupazione - deve essere computata come utile ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità, sostituendosi, ai sensi dell'art. 1419 comma secondo cod. civ., il citato precetto costituzionale alla clausola eventualmente difforme dei contratti collettivi. (Conf 7090/82, mass n 424759; (Conf 6373/81, mass n 417170).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)