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Sez. L, Sentenza n. 7090 del 21/12/1982 (Rv. 424759 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - INCREMENTI RETRIBUTIVI CONNESSI ALL'ANZIANITÀ - SPETTANZE AL LAVORATORE CHIAMATO ALLE ARMI, A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 D.L.G.C.P.S. N. 303 DEL 1946.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424759-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE - INCREMENTI RETRIBUTIVI CONNESSI ALL'ANZIANITÀ - SPETTANZE AL LAVORATORE CHIAMATO ALLE ARMI, A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 D.L.G.C.P.S. N. 303 DEL 1946.*

La durata del servizio militare obbligatorio, conformemente all'art. 52 secondo comma cost. - in applicazione del quale la Corte costituzionale, con sentenza 6 febbraio 1963 n. 8, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 comma secondo del d.l.G.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303 precisando che il concetto di "posizione di lavoro" espresso dallo stesso art. 52 non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma il solo significato di conservazione dell'occupazione - deve essere computata come utile anche ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità. (Conf 6373/81, mass n 417170).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 52, Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 303 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)