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Sez. 1, Sentenza n. 3632 del 14/12/1971 (Rv. 355359 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Con la proposizione dell'impugnazione o con l'istanza di rigetto della stessa, anche se fondate sulla deduzione di particolari fatti o sulla loro interpretazione, si debbono ritenere implicitamente richiamate le argomentazioni giuridiche gia dedotte nei gradi precedenti, non operando per tali allegazioni il principio, stabilito nell'art 346 cod proc civ, che si intendono rinunziate le domande e le eccezioni, in senso tecnico, non accolte nella sentenza di primo grado e che non siano espressamente riproposte in appello. (Conf 3789'69, mass n 344082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)