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Sez. 1, Sentenza n. 3789 del 21/11/1969 (Rv. 344082 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344082-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'art 346 cod proc civ si riferisce alle eccezioni vere e proprie e non gia alle argomentazioni giuridiche, le quali devono intendersi implicitamente richiamate con la proposizione dell'impugnazione o con l'istanza di rigetto della stessa, anche se fondate sulla deduzione di particolari fatti o sulla loro interpretazione. (V 189-66 massima n 320369 2196-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)