Sez. 1, Sentenza n. 3789 del 21/11/1969 (Rv. 344082 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'art 346 cod proc civ si riferisce alle eccezioni vere e proprie e non gia alle argomentazioni giuridiche, le quali devono intendersi implicitamente richiamate con la proposizione dell'impugnazione o con l'istanza di rigetto della stessa, anche se fondate sulla deduzione di particolari fatti o sulla loro interpretazione. (V 189-66 massima n 320369 2196-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)