Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 11/04/1975 (Rv. 374919 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - FISSAZIONE DI UNA UDIENZA PER EVENTUALI CONCLUSIONI - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - FISSAZIONE DI UNA UDIENZA PER EVENTUALI CONCLUSIONI - EFFETTI.*
L'espressione 'per eventuali conclusionì, che il giudice istruttore adotti nell'ordinanza di rinvio della causa, ancorche non si attagli in modo rigoroso ad alcuno dei tipi di udienza previsti dal codice di rito, non e idonea ad ingenerare ragionevoli incertezze sulla attivita che dovra essere compiuta nell'udienza a cui si riferisce (definitiva precisazione delle domande e delle eccezioni da sottoporre a decisione); la riserva contenuta nella parola 'eventualì e infatti irrilevante, dato che l'istruttore ha, in ogni caso, il potere di revocare la precedente ordinanza, ove non ritenga la causa matura per la decisione. Ne consegue che la parte che diserti detta udienza non puo poi lagnarsi di non essere stata messa in grado di rassegnare le proprie richieste definitive.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)