Sez. L, Sentenza n. 6651 del 09/11/1983 (Rv. 431373 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTO SEGUITO DA RIASSUNZIONE A BREVISSIMA DISTANZA DI TEMPO - FINALITÀ FRAUDOLENTA DEL LICENZIAMENTO STESSO - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA DI UNA EFFETTIVA NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTO SEGUITO DA RIASSUNZIONE A BREVISSIMA DISTANZA DI TEMPO - FINALITÀ FRAUDOLENTA DEL LICENZIAMENTO STESSO - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA DI UNA EFFETTIVA NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
La possibilità di recedere ad nutum dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante una semplice ed unilaterale manifestazione di volontà in tal senso e senza indicazione dei motivi, concessa al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., nel periodo anteriore all'introduzione delle limitazioni previste dall'art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), non esclude la Rilevanza, anche in detto periodo, dell'illiceità della causa o del motivo di quell'atto volitivo unilaterale, ove finalizzato a vanificare il principio della infrazionabilità dell'anzianità; pertanto, poiché una simile finalità fraudolenta è da presumere nel caso di licenziamento seguito da riassunzione a brevissima distanza di tempo, tale presunzione, anche quando trattisi di licenziamento intimato in epoca anteriore all'avvento di detta legge, può essere vinta solo dalla dimostrazione - incombente al datore di lavoro - di una effettiva novazione del rapporto per la sussistenza di concrete cause obiettive o di particolari esigenze aziendali. (V 3129/82, mass n 421071; (V 2200/75, mass n 375984; (V 1515/75, mass n 375110; (V 931/75, mass n 374919; (V 2823/74, mass n 371240; (V 1443/71, mass n 351734; (V 1742/62, mass n 252776; (V 19/60, mass n 2801/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)