Sez. L, Sentenza n. 6471 del 25/07/1987 (Rv. 454747 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - DICHIARAZIONE RICETTIZIA DIRETTO AD UNA SOCIETÀ - ATTO RELATIVO - CONSEGNA A PERSONA ABILITATA A RICEVERLO PRESSO LA SEDE SOCIALE - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - DICHIARAZIONE RICETTIZIA DIRETTO AD UNA SOCIETÀ - ATTO RELATIVO - CONSEGNA A PERSONA ABILITATA A RICEVERLO PRESSO LA SEDE SOCIALE - SUFFICIENZA.*
Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., la dichiarazione ricettizia (nella specie, lettera di dimissioni del lavoratore) si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, cioè nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa) o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto. Detto luogo, nel caso di dichiarazione diretta ad una società, non può che identificarsi con quello della sua Sede, non essendo altresì necessario, per il verificarsi della presunzione suddetta, che l'atto sia consegnato o giunga nella materiale disponibilità della persona o dell'organo (spesso collegiale) che della società stessa ha la rappresentanza legale, purché risulti che sia giunto, con qualsiasi mezzo idoneo, nella Sede sociale, in cui l'organo rappresentativo dell'ente esplica la propria attività, ed ivi sia stato consegnato a persona abilitata a riceverlo. (V 4083/78, mass n 393695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)