diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10218 del 28/04/2010 (Rv. 612592 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Brevetto europeo - Controversie relative - Giudice territorialmente competente - Domicilio brevettuale ai sensi dell'art. 75 del r.d. n. 1127 del 1939 - Domicilio del convenuto - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612592-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

L'art. 13 del d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32 (applicabile "ratione temporis") stabilisce il principio secondo cui, per la validazione del brevetto europeo in Italia, è necessario che venga presentata apposita domanda, cui vanno allegati l'originale del brevetto europeo e la sua traduzione nella lingua italiana, e che detta domanda deve contenere l'indicazione del domicilio in Italia ai fini delle comunicazioni, tale indicazione, ai sensi dell'art. 75 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, vale anche ai fini dell'individuazione del foro competente per le controversie derivanti dal brevetto, in cui il titolare sia convenuto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 75, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 93, DPR 08/01/1979 num. 32 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)