Sez. 1, Sentenza n. 1704 del 27/02/1985 (Rv. 439663 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA, CONCORDATI) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - QUESTIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ DELLO ACCERTAMENTO CON METODO INDUTTIVO - SINDACATO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELLA IMPOSTA, CONCORDATI) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - IN GENERE - QUESTIONI RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ DELLO ACCERTAMENTO CON METODO INDUTTIVO - SINDACATO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - SUSSISTENZA.*
Con riguardo ad imposta di ricchezza mobile a carico di soggetto tassabile in base a bilancio, le questioni attinenti alla legittimità dell'accertamento con metodo induttivo, effettuato dall'ufficio in applicazione dell'art. 119 terzo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, non si sottraggono al Sindacato della commissione tributaria centrale, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in quanto, implicando l'interpretazione del citato art. 119 e l'individuazione dei presupposti per il suo operare, esulano dalle questioni di fatto relative a valutazione estimativa (cioè di mera ricerca o quantificazione della base imponibile). (V 5960/83, mass n 430784).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)