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Sez. U, Sentenza n. 5960 del 13/10/1983 (Rv. 430784 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE REALIZZATE DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE - INDAGINE SUI REQUISITI DI TASSABILITÀ DI DETTE PLUSVALENZE - QUESTIONE DI FATTO RELATIVA A VALUTAZIONE ESTIMATIVA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE EX ARTT. 26 E 40 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972.*
Stato
decisa il 1983-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430784-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE REALIZZATE DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE - INDAGINE SUI REQUISITI DI TASSABILITÀ DI DETTE PLUSVALENZE - QUESTIONE DI FATTO RELATIVA A VALUTAZIONE ESTIMATIVA - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE EX ARTT. 26 E 40 DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972.*

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, gli artt. 26 e 40 del decreto medesimo, i quali, nel rispetto dei principi fissati con l'art. 10 n. 14 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825, escludono, fra i motivi deducibili con il ricorso alla commissione tributaria centrale e con l'impugnazione davanti alla Corte d'appello, le "questioni di fatto relative a valutazione estimativa", si riferiscono alle questioni di fatto attinenti alla quantificazione del cespite o del reddito e ad ogni altra questione di fatto necessaria alla Determinazione dei presupposti materiali del tributo. Pertanto, con riguardo all'imposta di ricchezza mobile attinente a plusvalenze realizzate da un soggetto non imprenditore commerciale, ai sensi e nel vigore dell'art. 81 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la indagine sui requisiti di tassabilità di dette plusvalenze è questione di fatto relativa a valutazione estimativa, come tale non deducibile con le indicate impugnazioni, solo quando attenga all'esistenza delle plusvalenze ed al loro ammontare, e non anche nel caso in cui investa la dipendenza o meno delle medesime da operazioni speculative, cioè la condizione giuridica per il riscontro di un reddito tassabile. (V 1674/82, mass n 419509; (V 1240/81, mass n 411821; (V 4185/81, mass n 414853).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)