Sez. 2, Sentenza n. 309 del 23/01/1978 (Rv. 389594 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - DECLARATORIA DI SUSSISTENZA DEL CONTRATTO E DELL'INADEMPIMENTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RIGETTO DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - DECLARATORIA DI SUSSISTENZA DEL CONTRATTO E DELL'INADEMPIMENTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
L'impugnazione incidentale tardiva e ammessa quando l'interesse a proporla nasca dall'impugnazione principale e investa lo stesso capo della sentenza oggetto dell'impugnazione predetta, ovvero altro capo che col primo si trovi in rapporto di dipendenza o di connessione, come si verifica quando l'impugnazione principale sia diretta al riesame della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento e quella incidentale tardiva sia rivolta al riesame della declaratoria di sussistenza del contratto in contestazione e del dedotto inadempimento. (nella specie i giudici del merito, pur ritenendo accertata la dedotta inadempienza contrattuale, avevano rigettato la richiesta di risarcimento del danno per Mancanza di prova).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)