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Sez. L, Sentenza n. 22825 del 28/10/2009 (Rv. 610777 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione relativa all'applicazione dei criteri di scelta - Necessità di indicare specificamente i criteri effettivamente seguiti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610777-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema licenziamento collettivo, la specificità degli oneri di comunicazione in sede di apertura e chiusura della procedura di mobilità, previsti dagli artt. 4, commi 3 e 9, della legge n. 223 del 1991, fonda la possibilità di controllo sindacale e individuale dell'operazione, altrimenti insindacabile in sede giudiziaria, trovando conferma l'importanza di tali adempimenti nella previsione della sanzione dell'inefficacia dei licenziamenti, anche nel caso di comunicazione iniziale o finale incompleta o infedele. Ne consegue che, con riguardo alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, la comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, deve essere specifica e dare pienamente conto dei criteri effettivamente e concretamente seguiti. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente la Corte territoriale aveva accolto le domande dei lavoratori poiché il datore di lavoro, nell'individuare la causa della messa in mobilità nel diniego da parte della Prefettura ad alcuni committenti del nulla osta per asserite infiltrazioni mafiose, aveva ingiustificatamente circoscritto l'ambito della scelta dei dipendenti da licenziare unicamente a quelli del cantiere di committenza pubblica, senza chiarire le ragioni oggettive del nesso tra chiusura dei cantieri e limitazione della scelta, salvo poi precisare - al di fuori di ogni comunicazione - di aver limitato il licenziamento alla manovalanza generica).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)