Sez. L, Sentenza n. 5034 del 02/03/2009 (Rv. 607714 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione alle organizzazioni sindacali dell'avvio della procedura di mobilità - Contenuto - Funzione - Incompletezza della comunicazione - Conseguenze - Legittimazione del lavoratore a far valere detta l'incompletezza - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, la procedura disciplinata dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è volta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore potenzialmente destinato ad essere ad essere estromesso dall'azienda. Ne consegue che la mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dal citato art. 4 determina, insanabilmente, l'inefficacia dei successivi licenziamenti ed il lavoratore è legittimato a far valere l'incompletezza della comunicazione ed il conseguente vizio del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente la comunicazione effettuata dal datore di lavoro, in quanto priva di indicazione dei singoli profili professionali in esubero, dei reparti di appartenenza e delle mansioni concretamente interessate dalla procedura di ridimensionamento in collegamento con le ragioni della crisi, nonché di indicazione puntuale delle modalità con cui erano stati applicati i criteri di scelta, non essendo per converso sufficiente il richiamo al mero criterio della prossimità dei lavoratori alla pensione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)