Sez. L, Sentenza n. 6622 del 30/07/1987 (Rv. 454852 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - LAVORATORI ADERENTI AD UNO SCIOPERO COSIDDETTO DELLO STRAORDINARIO - RICHIESTA AD ESSI DI PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO SETTIMANALE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE AI LAVORATORI OPPOSTISI A TALE RICHIESTA - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - LAVORATORI ADERENTI AD UNO SCIOPERO COSIDDETTO DELLO STRAORDINARIO - RICHIESTA AD ESSI DI PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO SETTIMANALE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE AI LAVORATORI OPPOSTISI A TALE RICHIESTA - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Il datore di lavoro che senza ricorrere - come di prassi- al previo accordo con le organizzazioni sindacali, richieda ad alcuni lavoratori, aderenti ad uno sciopero cosiddetto dello straordinario, di effettuare la prestazione lavorativa oltre l'orario settimanale normale, pone in essere un comportamento antisindacale con la conseguenza che sono illegittime le sanzioni disciplinari irrogate ai lavoratori che a tale richiesta si siano opposti, senza che possa rilevare che la prestazione lavorativa sia finalizzata ad opere di manutenzione degli impianti ove non vi sia quel rischio di compromissione della stessa potenzialità produttiva degli impianti che rende legittima la richiesta dell'imprenditore. (V 1701/86, mass n 445044).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)