Sez. 1, Ordinanza n. 3448 del 16/02/2026 (Rv. 677599-02)
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Art. 116 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Accesso alla banca dati INPS - Consenso dell’interessato - Necessità - Illecito trattamento – Conseguenze – Risarcimento del danno.
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 196 del 2003, vigente ratione temporis, l'accesso alla banca dati dell'INPS, da parte degli istituti di patronato e di assistenza sociale, deve avvenire con il consenso dell'interessato, che, in caso di illiceità del trattamento, è legittimato a proporre, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, domanda di risarcimento del danno eventualmente subito.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)