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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13073 del 12/05/2023 (Rv. 667907 - 01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Illecito trattamento dei dati personali reputazionali - Obbligo di risarcire il danno - Esonero da responsabilità - Attivazione per la rimozione del dato illecitamente esposto - Sufficienza - Esclusione - Prova della non imputabilità dell’evento dannoso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667907-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di illecito trattamento dei dati personali reputazionali, in base alla disciplina generale del Regolamento (UE) n.679 del 2016, cd. GDPR, il titolare del trattamento dei dati personali è sempre tenuto a risarcire il danno cagionato a una persona da un trattamento non conforme al regolamento stesso e può essere esonerato dalla responsabilità non semplicemente se si è attivato (come suo dovere) per rimuovere il dato illecitamente esposto, ma solo se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la violazione del GDPR nella condotta del Comune che aveva pubblicato nell'albo pretorio on line, sia pure per un giorno, la nota contabile contenente i dati della dipendente destinataria del pignoramento del proprio stipendio e rispetto alla quale l'ente aveva assunto l'impegno di versarne il quinto alla società creditrice, non essendo all'uopo rilevante la riconducibilità del fatto a errore umano ed essendo l'ente responsabile anche del fatto colposo dei suoi dipendenti).

Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)