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Sez. 1, Sentenza n. 725 del 01/04/1960 (Rv. 880878 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO) - OGGETTO DEL CONTRATTO - LIMITI DEL RISCHIO ASSICURATO - CLAUSOLE - NATURA VESSATORIA - ESCLUSIONE.
Stato
decisa il 1960-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880878-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO) - OGGETTO DEL CONTRATTO - LIMITI DEL RISCHIO ASSICURATO - CLAUSOLE - NATURA VESSATORIA - ESCLUSIONE.

Non rientrano tra le clausole limitatrici di responsabilità, di cui all'art. 1341, 2' comma, cod.civ., le clausole predisposte dallo assicuratore, relative all'oggetto del contratto, intese a stabilire i limiti entro i quali l'assicuratore S'impegna a rivalere l'assicurato dei danni derivatigli da un sinistro; pertanto, tali clausole sono efficaci anche se non espressamente approvate per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)