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Sez. 3, Sentenza n. 5390 del 16/06/1997 (Rv. 505225 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ | Condizioni - Natura di clausola vessatoria ex art. 1341 cod. civ. - Riferimento a precetti normativi o clausole generali - Necessità - Mera determinazione della concreta estensione delle rispettive obbligazioni delle parti - Esclusione - Fattispecie in tema di clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore nella copertura del rischio da furto in appartamento.
Stato
decisa il 1997-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505225-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Una clausola contrattuale può essere ricompresa tra quelle che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che l'ha predisposta a condizione che essa restringa l'ambito obiettivo di responsabilità così come fissato, con più ampia estensione, da precetti normativi (o da altre clausole generali): non possono, pertanto, qualificarsi vessatorie quelle clausole che abbiano, per contenuto, una mera determinazione della effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione (nella specie, è stata esclusa la natura vessatoria di una clausola che limitava la responsabilità dell'assicuratore, in caso di furto in appartamento, alla ipotesi di consumazione del reato mediante violazione delle difese esterne, rottura, scasso, uso di chiavi false o grimaldelli, escludendola in caso di utilizzazione di chiavi vere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)