Sez. 3 - , Sentenza n. 2460 del 04/02/2020 (Rv. 656726 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Difetto di autorizzazione - Eccezione della controparte - Infondatezza - Sanatoria ex tunc del vizio di rappresentanza processuale - Presupposti - Produzione, anche tardiva, dell'autorizzazione - Costituzione nel giudizio del figlio divenuto maggiorenne - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)