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Sez. 3, Sentenza n. 19308 del 08/11/2012 (Rv. 623962 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minore - Rappresentanza processuale del genitore - Raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di primo grado - Inammissibilità, per difetto di legittimazione del genitore, del gravame proposto da quest'ultimo in nome e per conto del primo - Successivo ricorso per cassazione proposto dal figlio divenuto maggiorenne - Ammissibilità - Sanatoria ex tunc del precedente vizio di rappresentanza processuale - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623962-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)