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Sez. 7 - , Sentenza n. 32631 del 01/10/2020 Cc. (dep. 23/11/2020) Rv. 280774 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | “Bis in idem processuale” - “Bis in idem” sostanziale - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280774-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico. (In applicazione del principio, la Corte, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatività del "bis in idem" sostanziale, ha ravvisato il "bis in idem" processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 bis, Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)