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Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 22/02/2000 (Rv. 534182 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Vendita di cosa affetta da vizi o mancante di qualità o completamente diversa da quella oggetto del contratto - Diritto del compratore al risarcimento del danno - Termine di prescrizione - Decorrenza - Spese sostenute dal compratore per elidere gli effetti dell'inadempimento - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534182-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Nella vendita il pregiudizio che subisce il compratore, cui venga consegnata una cosa affetta da vizi, o mancante di qualità, o completamente diversa da quella oggetto del contratto, è insito appunto nella presenza di tali difformità, le quali comportano il "deprezzamento" del bene. Si tratta, quindi, di un danno che si verifica immediatamente e che senz'altro comporta il diritto ad ottenere il relativo risarcimento, la cui "azionabilità" non è affatto subordinata alla condizione che il suo titolare abbia egli stesso provveduto a rimuovere le conseguenze negative dell'inadempimento del venditore, affrontando a tale scopo delle spese. Pertanto il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente al risarcimento decorre dalla data della consegna della cosa venduta e non da quella delle spese da lui successivamente affrontate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)