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Sez. 3, Sentenza n. 10578 del 09/05/2007 (Rv. 597652 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Pretesa di risarcimento danni da responsabilità professionale di avvocato - Decorrenza dal verificarsi del fatto dannoso - Fattispecie relativa a omessa opposizione a decreto ingiuntivo.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597652-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale decorre dal momento in cui si verifica il fatto dannoso; pertanto, con riferimento all'azione proposta contro un avvocato, il quale non abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo, ma, in difformità dall'incarico ricevuto, opposizione all'esecuzione immobiliare già iniziata, la decorrenza coincide con la scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione e, quindi, con la data in cui il decreto sia divenuto irrevocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)