Sez. L, Sentenza n. 4453 del 18/10/1977 (Rv. 388056 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE NEI LIMITI LEGALI SOLO IN CORSO DI CAUSA - NEGAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI TALE RIDUZIONE IN UNA PRECEDENTE CONSULENZA O IN SEDE AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE NEI LIMITI LEGALI SOLO IN CORSO DI CAUSA - NEGAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI TALE RIDUZIONE IN UNA PRECEDENTE CONSULENZA O IN SEDE AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
In tema di pensione di invalidita, ove solo in corso di causa rimanga accertato uno stato di invalidita che dia diritto a pensione, per poter escludere che detto stato sussistesse anche al tempo della domanda amministrativa e conseguentemente fissare il decorso della pensione da un momento successivo, il giudice del merito deve compiere un'accurata indagine circa l'epoca di insorgenza, l'entita, l'andamento di ciascuna delle affezioni costituenti il complesso invalidante ed il loro carattere usurante, soprattutto quando un secondo consulente tecnico abbia rilevato non un semplice aggravamento delle infermita, riscontrate da una precedente consulenza o in Sede amministrativa, ma altre e diverse infermita, risalenti a un tempo precedente la seconda consulenza. (Conf 2278/75, mass n 376100).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)