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Sez. 2, Sentenza n. 6344 del 23/11/1982 (Rv. 423983 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - COMPETENZA PER LA FASE SUCCESSIVA A QUELLA CAUTELARE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE E DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1982-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423983-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - COMPETENZA PER LA FASE SUCCESSIVA A QUELLA CAUTELARE - DETERMINAZIONE - CRITERI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE E DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA.*

La denuncia di nuova opera, in quanto tendente essenzialmente all'accertamento dell'illegittimità dell'opera iniziata, siccome lesiva del possesso o del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento a cui tutela essa è esperita, non postula necessariamente l'esistenza di danni già verificatisi al momento della sua proposizione, sicché la domanda di risarcimento di tali danni, avanzata dal ricorrente, costituendo un elemento del tutto eventuale, non incide sulla natura e finalità di detta Azione nella sua ulteriore fase del giudizio di merito, che sarà sempre possessorio o petitorio, secondo la natura del rapporto dedotto in causa ed il proposito manifestato dal ricorrente con la conseguente applicazione delle regole proprie, rispettivamente, delle cause possessorie e di quelle petitorie, sia in ordine alla disciplina del rapporto sostanziale controverso, sia in ordine alla individuazione del giudice competente per materia e per valore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)