Sez. 2, Sentenza n. 3535 del 26/05/1986 (Rv. 446470 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPETENZE PER LA FASE SUCCESSIVA A QUELLA CAUTELARE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOMANDA DI DEMOLIZIONE O DI RISARCIMENTO - CARATTERE ACCESSORIO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPETENZE PER LA FASE SUCCESSIVA A QUELLA CAUTELARE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DOMANDA DI DEMOLIZIONE O DI RISARCIMENTO - CARATTERE ACCESSORIO - CONSEGUENZE.*
Nel caso di denuncia di nuova opera, il pretore, dopo aver esaurito la fase cautelare con l'emissione o il diniego dei provvedimenti immediati, deve rimettere la causa al tribunale competente per valore se si tratta di controversia petitoria, il cui valore superi il limite della sua Competenza, trattenendo, invece, la causa per deciderla nel merito quando le richieste dell'attore riguardano la tutela possessoria, in manutenzione o in reintegrazione, essendo competente per materia riguardo a tali azioni. Tale principio non soffre eccezioni neppure quando sia domandata la demolizione di opere o il risarcimento dei danni in qualunque misura, atteso che per l'art. 31 cod. proc. civ. le domande accessorie possono essere proposte senza limite di valore avanti al giudice della causa principale, la cui Competenza sia determinata per ragione di materia. (Conf 6344/82, mass n 423983; (Conf 6342/82, mass n 423982).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)