Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni
Testo vigente
Art. 29
1. Le funzioni di segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sono esercitate da un referendario della Corte dei conti coadiuvato da due segretari aggiunti scelti tra i magistrati della Corte stessa o tra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al settimo.
Art. 30
1. L'Ufficio centrale o la Direzione generale competente, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere del Consiglio di amministrazione e delle autorita' sanitarie, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate, con una relazione, nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-legali e quelle altre circostanze che possano fare ammettere od escludere il diritto al trattamento privilegiato.
2. La relazione concludera' con l'accoglimento o col diniego di concessione del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta concessiva, sara' specificata altresi' la misura e la durata del trattamento.
Art. 31
1. Presso la segreteria del Comitato e' tenuto un registro delle proposte di pensione privilegiata, trasmesse dalle varie Amministrazioni. Nel registro sono annotati il giorno di arrivo della proposta, il nome del richiedente e l'Amministrazione proponente; viene, inoltre, indicato se la proposta dell'Amministrazione e il parere del Comitato sono favorevoli o contrari alla concessione, e, infine, e' fatta annotazione della data della emissione del parere e di quella della restituzione del fascicolo.
Art. 32
1. Il presidente del Comitato designa un membro relatore, per ciascuna proposta.
2. I funzionari facenti parte del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione proponente non possono riferire sulle proposte dell'Amministrazione stessa.
Art. 33
1. Nel giorno fissato dal presidente, il Comitato, sentito il rapporto del membro relatore, emette il suo parere motivato. Nel caso che il parere sia difforme, anche in parte, dalla proposta dell'Amministrazione, sono specificati i motivi del dissenso.
2. Il parere, firmato dal relatore, dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti, al Ministro proponente, il quale, con decreto motivato, dispone la concessione o il rifiuto del trattamento privilegiato richiesto.
Art. 34
1. Per i militari giudicati permanentemente invalidi al servizio, per infermita' dipendente dal servizio stesso, e ascrivibile alle prime otto categorie, l'Amministrazione provvede alla concessione della pensione od assegno spettante non appena sia stato espletato il procedimento di cui agli articoli precedenti.
2. Quando la cessazione dal servizio non sia precedentemente avvenuta, copia del decreto di concessione della pensione o assegno privilegiato, registrato alla Corte dei conti, e' trasmessa all'ufficio competente a predisporre il relativo provvedimento, il quale e' comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.
Capo V. Atti e documenti per uso di pensione.
Art. 35
1. Le domande di pensione e di riscatto dei servizi devono, conformemente al disposto della legge sulle tasse di bollo, essere redatte su competente carta da bollo.
2. Sono, invece, esenti da tassa di bollo i documenti occorrenti per la liquidazione del trattamento di quiescenza.
Art. 36
1. Gli atti di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorita' civile ed ecclesiastica.
2. I certificati municipali di cui ai precedenti articoli 18, 20, 21 e 27 devono essere redatti a cura del podesta' del Comune di residenza degli interessati, secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla conforme dichiarazione sottoscritta da tre testimoni.
3. La legalizzazione degli atti di stato civile, salve le speciali disposizioni per gli atti provenienti dall'estero, viene eseguita gratuitamente.
Art. 37
1. I documenti di cui agli articoli precedenti, devono essere prodotti dagli interessati o dai loro rappresentanti quando non siano gia' in possesso dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione puo' sempre richiedere ai privati e alle autorita' quelle notizie e quei documenti che ritenesse necessari ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.
Art. 38
1. I documenti, in base ai quali fu effettuata la liquidazione del trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, devono essere uniti al decreto, che si trasmette alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.
2. Nei casi di trattamento privilegiato, saranno prodotti, ai fini del riscontro di legittimita', oltre il parere dell'apposito Comitato, quello del Consiglio di amministrazione e delle autorita' sanitarie o dei collegi medico-legali e tutti gli altri atti relativi al trattamento privilegiato. Se questo e' concesso ai genitori o ai collaterali del militare, dovranno essere prodotti gli atti relativi alle condizioni economiche degli interessati.
Art. 39
1. Nel caso di riabilitazione del condannato, che avesse perduto il diritto o il godimento della pensione, dovra' essere unita alla istanza di liquidazione o di ripristino della pensione copia della sentenza di riabilitazione.
2. L'Amministrazione, dopo aver provocato, nei casi prescritti dalla legge, il parere della Commissione per il trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti, adotta, con le stesse norme stabilite per i decreti di liquidazione di pensione, il relativo provvedimento, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
Capo VI. Decreti.
Art. 40
1. I decreti con i quali il Capo del Governo e i Ministri concedono il trattamento di quiescenza diretto, sono redatti conformemente agli allegati A e D al presente decreto.
2. I decreti devono contenere il numero progressivo, la citazione delle leggi e dei decreti applicati, il cognome, il nome, la paternita', la qualifica, la data e il luogo di nascita del titolare o dei titolari della pensione, assegno o indennita', la somma liquidata, scritta a mano in cifre e in lettere, la decorrenza e la durata per gli assegni continuativi, nonche' le altre condizioni del godimento.
3. Devono essere, inoltre, indicati gli anni di servizio utili e i periodi od altri elementi non valutati, con i motivi, in breve, della non valutabilita', gli stipendi assunti nel calcolo della media pensionabile, nonche' il luogo in cui dovra' eseguirsi il pagamento.
4. Il decreto ordina, se del caso, l'imputazione delle somme gia' pagate in seguito a precedente liquidazione e delle somme da pagare per riscatto di servizi.
5. Quando si tratti di pensioni miste, devono essere indicati gli Enti, cui fanno carico le quote di pensione, assegno o indennita', e dev'essere specificato altresi' il modo con cui fu provveduto al riparto dell'onere.
6. Nei casi in cui si provvede contemporaneamente alla liquidazione del trattamento di quiescenza ed al riscatto dei servizi, il decreto deve contenere, altresi', le indicazioni menzionate nel precedente art. 5.
Art. 41
1. Il decreto di concessione di pensione, assegno o indennita', a favore delle famiglie di impiegati morti in servizio, e' redatto in conformita' all'allegato B, e deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo precedente, il cognome, il nome, la qualifica dell'impiegato, il legame di famiglia con il titolare o con i titolari della concessione, il cognome e nome dei figli e figliastri della vedova, con la data di nascita di ciascuno e, nei casi di non convivenza o di esistenza dei figli di precedente matrimonio, il nome del rappresentante legale degli orfani.
Art. 42
1. Il decreto di concessione di pensione a favore delle famiglie dei pensionati e' redatto in conformita' all'allegato C, e deve contenere le indicazioni, di cui al secondo comma del precedente art. 40, oltre il cognome, nome e qualita' dell'impiegato gia' in pensione, e le altre indicazioni di cui al precedente art. 41.
2. Nel decreto deve essere pure riportato l'ammontare della pensione diretta e la data e il numero della relativa concessione.
Art. 43
1. I decreti, con i quali si concede o si nega il trattamento privilegiato, devono contenere l'esplicita menzione che fu sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, e che il provvedimento e' adottato in conformita' o in parziale o totale difformita' del parere del Comitato. Nel caso di difformita', anche parziale, e' fatta menzione dei motivi di essa.
2. Nei provvedimenti concessivi e' indicata, per le pensioni dirette, la categoria alla quale la infermita' e' stata riconosciuta ascrivibile.
3. I provvedimenti di rigetto dell'istanza sono motivati, con una succinta esposizione in fatto ed in diritto, delle ragioni per le quali la concessione e' negata.
Art. 44
1. A ciascun decreto concessivo di pensione, assegno o indennita' e' attribuito un numero progressivo per Ministero o per Azienda statale avente ordinamento autonomo.
2. Altro numero progressivo e' attribuito a ciascun decreto negativo e a ciascun decreto relativo a riscatto di servizi.
Art. 45
1. Tutti i decreti di liquidazione di pensioni, assegni o indennita' o di riscatto di servizi, sono trasmessi alla Corte dei conti in originale e in duplice copia.
2. Non possono essere emessi decreti collettivi di riscatto di servizi, ne' di liquidazione di pensioni indirette, ne' di liquidazione di pensioni o indennita' dirette, se siano miste o privilegiate.
Art. 46
1. Nei casi di liquidazione di indennita' per una sola volta e di assegni privilegiati di decima categoria, l'Amministrazione trasmette alla Corte dei conti, insieme col decreto di concessione, il relativo mandato di pagamento.
Art. 47
1. Il decreto di concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennita', appena registrato, e' restituito, con tutti gli allegati, all'Amministrazione emittente.
2. Una delle due copie del decreto e la copia del ruolo di pagamento sono trattenute dalla Corte dei conti.
3. Il mandato relativo alla concessione di indennita' o assegno per una sola volta e' trasmesso al Ministero delle finanze, per l'ammissione a pagamento.
Art. 48
1. Con lo stesso decreto di liquidazione di pensione o di altro assegno continuativo, sara' disposta, quando ne sia il caso, la concessione degli assegni mensili di caro viveri e di altri eventuali assegni accessori, per legge dovuti.
Capo VII. Pagamento degli assegni di quiescenza.
Art. 49
1. L'indennita' e' pagata al titolare o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia del decreto di concessione, registrato alla Corte dei conti.
2. L'ufficiale pagatore appone sulla copia del decreto il bollo relativo al pagamento effettuato e la restituisce all'interessato.