Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni
Testo vigente
Capo I. Disposizioni preliminari.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 31 della legge 3 aprile 1933, n. 255;
Visto il decreto Reale 27 giugno 1933, n. 703;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. All'atto dell'ammissione in posto di ruolo, l'impiegato (intendendosi con l'espressione generica di impiegato sia gli impiegati civili che i militari e i salariati) deve dichiarare per iscritto se e quali servizi abbia in precedenza prestati allo Stato e ad altri Enti. La dichiarazione, anche se negativa, viene allegata al fascicolo personale dell'interessato.
2. Entro sei mesi dall'assunzione in servizio dell'impiegato, e' effettuata la raccolta dei documenti relativi a quei precedenti servizi civili e militari che, a norma di legge, debbano ricongiungersi col servizio statale, nonche' dei documenti di stato civile, personali e di famiglia, occorrenti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilita'.
3. I documenti di stato civile, per le successive variazioni, sono acquisiti al fascicolo personale a mano a mano che le variazioni stesse si verificano.
4. Alla raccolta di tutti gli atti indicati ed alla loro conservazione nei fascicoli dei singoli impiegati provvede il capo del personale della rispettiva Amministrazione.
Art. 2
1. Nello stato di servizio, sotto le rubriche «Servizi non di ruolo prestati allo Stato» e «Servizi prestati ad altri Enti», deve essere indicata la data d'inizio e di cessazione di ciascuno dei servizi, di cui all'articolo precedente, con gli estremi relativi ai documenti che ne comprovano la prestazione e alle disposizioni che ne ammettono la valutabilita' o la ricongiunzione ai servizi di ruolo, ai fini di pensione.
2. Nello stesso stato di servizio, sotto la rubrica «Servizi di ruolo», sono indicati, sempre in ordine cronologico e con le date di inizio e di cessazione, tutti i servizi di ruolo resi allo Stato, con le variazioni concernenti gli stipendi, le promozioni, le aspettative, le disponibilita', le punizioni disciplinari e, in genere, ogni atto relativo allo stato economico e giuridico dell'impiegato, che possa avere influenza ai fini di pensione.
3. Sara' indicato nello stato di servizio, ove ne sia il caso, se il matrimonio del militare o dell'impiegato civile fu contratto con l'assentimento richiesto dalle vigenti leggi o se intervenne sanatoria.
4. Sono pure indicate, nello stato di servizio, le posizioni di servizio disagiato, insalubre, coloniale o che comunque diano luogo, nel calcolo ai fini di pensione, a speciale valutazione del servizio, a riduzione o ad esclusione del medesimo.
5. Di ciascun atto registrato alla Corte dei conti devono essere indicati gli estremi di registrazione.
Capo II. Riscatto dei servizi.
Art. 3
1. L'impiegato che, anteriormente all'assunzione in posto di ruolo, abbia prestato servizio valutabile in pensione previo riscatto e intenda chiederne il riconoscimento, deve, con la domanda diretta al capo dell'Amministrazione, produrre i documenti inerenti al servizio stesso.
2. Il capo del personale ha cura di completare la documentazione necessaria per la emissione del relativo provvedimento.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1958, N. 46
Art. 5
1. Il decreto con il quale si concede il riscatto, oltre la citazione delle disposizioni applicate, il cognome, il nome, la paternita', la data di nascita del titolare e la qualifica del medesimo, deve indicare i periodi di servizio dei quali venne chiesto il riscatto e, per ciascuno di essi, la parte ammessa e quella non ammessa a riscatto.
2. Nel decreto sono brevemente indicati i motivi, per i quali in tutto o in parte non si accoglie la domanda dell'interessato, sia che si tratti di servizi privi dei requisiti di legge o di servizi utili di per se' a pensione.
3. Nel decreto e' stabilito, altresi', il contributo dovuto per il riscatto ed e' specificato lo stipendio preso a base per la liquidazione, con la relativa percentuale, nonche' il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'impiegato, da corrispondersi a cominciare dal mese successivo alla data di registrazione del decreto.
4. Il riscatto richiesto dall'impiegato al momento della cessazione dal servizio, o dai suoi aventi causa, e' disposto con lo stesso decreto di concessione del trattamento di quiescenza.
Art. 6
1. Il decreto di riscatto o di riconoscimento dei servizi, di cui agli articoli precedenti, e' allegato al fascicolo personale dell'impiegato ed e' annotato nel suo stato di servizio, a margine della indicazione relativa a ciascun periodo riscattato o riconosciuto utile.
2. Nello stato di servizio e' presa nota anche del contributo di riscatto dovuto dall'impiegato, e dei pagamenti effettuati con ritenute sullo stipendio o sulla paga, in conto del debito stesso.
3. All'atto della cessazione dal servizio, la parte del debito ancora insoluta e' trattenuta sulla indennita' e sulla pensione diretta liquidata.
4. Quando la cessazione dal servizio avvenga per la morte dell'impiegato, le quote del contributo non ancora soddisfatte, nella misura ridotta a norma di legge, sono ricuperate sulla pensione dovuta alla vedova od agli orfani.
Capo III. Liquidazione del trattamento normale di quiescenza.
Sezione 1ª. Trattamento diretto
Art. 7
1. Insieme con l'atto di cessazione dal servizio, l'ufficio centrale o la direzione generale, da cui l'impiegato amministrativamente dipende, predispone il decreto di liquidazione della pensione, assegno o indennita', cui l'interessato abbia diritto.
Art. 8
1. Se al momento della cessazione dal servizio o della morte dell'impiegato, non risulti sufficiente la documentazione di tutti i servizi resi o di eventuali aumenti di favore, si liquida, in via provvisoria, la pensione spettante, diretta o indiretta, in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.
2. Nello stesso modo si provvede quando il decreto di liquidazione definitiva non possa aver corso immediato.
Art. 9
1. Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, sulla quale non sia possibile provvedere sollecitamente, e' liquidata la pensione per anzianita' di servizio, con riserva di nuovo provvedimento, da emanarsi dopo compiuti i prescritti accertamenti.
2. Se, pero', all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennita' per una volta tanto, la relativa liquidazione e' disposta col decreto, con cui venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salva la concessione di un acconto in misura non eccedente la meta' della indennita' stessa.
Art. 10
1. Il decreto relativo alla cessazione dal servizio e quello concernente il trattamento definitivo di quiescenza, devono essere, di regola, trasmessi contemporaneamente alla Corte dei conti, per la prescritta registrazione.
2. E' trasmesso nello stesso tempo alla Corte dei conti, per il riscontro e la registrazione, il ruolo di pagamento della pensione definitiva od altro assegno continuativo, sul quale la Ragioneria centrale presso il Ministero avra' apposto un numero progressivo e il numero del decreto di concessione.
3. Il ruolo di pagamento della pensione provvisoria e' comunicato alla Corte dei conti agli effetti del riscontro consuntivo.
4. L'Amministrazione puo' provvedere alla concessione del trattamento definitivo o provvisorio, anche con lo stesso decreto Ministeriale che dispone la cessazione dal servizio.
5. In tal caso il decreto deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 40.
Art. 11
1. Al decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto, devono essere allegati i seguenti documenti:
1° estratto dell'atto di nascita dell'impiegato;
2° copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.
2. Il foglio matricolare, relativo al servizio militare eventualmente prestato dagli impiegati civili e dai salariati, e' rilasciato dalla competente Amministrazione militare. Le copie dello stato di servizio e del foglio matricolare devono contenere la dichiarazione della loro perfetta conformita' all'originale e della inesistenza di altre variazioni o interruzioni all'infuori di quelle indicate durante tutto il servizio dell'impiegato.
3. Sulle copie viene apposta la data, la firma del capo del personale responsabile e il suggello d'ufficio.