Sez. 1, Sentenza n. 8228 del 11/04/2011 (Rv. 617584 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 ed art. 5 della legge n. 263 del 2005 - Avvenuto riconoscimento dell'assegno - Interpretazione - Attribuzione provvisoria - Esclusione - Determinazione definitiva - Necessità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
L'art. 5 della legge 8 dicembre 2005, n. 263, laddove dispone che per titolarità dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, debba intendersi "l'avvenuto riconoscimento dell'assegno... da parte del tribunale", va inteso con riferimento non ad una qualunque attribuzione avente carattere provvisorio, ma al riconoscimento definitivo del diritto all'assegno; non è idonea, pertanto, a fondare il diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità o ad una quota della stessa, l'attribuzione di un emolumento mensile a carattere provvisorio in quanto essa non preclude il rigetto della domanda di assegno divorzile, ove l'espletata istruttoria conduca ad escludere gli estremi per il suo accoglimento.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Legge 08/12/2005 num. 263 art. 5 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)