Sez. 1, Ordinanza n. 5564 del 04/12/1987 Cc. (dep. 02/03/1988) Rv. 177737 - 01
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVI DEL "TAPPO ROSSO" - DESTINATARI DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110: FABBRICANTE E SEMPLICE DETENTORE.*
ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVI DEL "TAPPO ROSSO" - DESTINATARI DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110: FABBRICANTE E SEMPLICE DETENTORE.*
L'Obbligo, previsto dall'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110, di munire i giocattoli riproducenti armi da guerra o comuni da sparo con un visibile tappo rosso incorporato che occluda totalmente o parzialmente la canna, è imposto non solo a carico del fabbricante ma anche a carico di colui che ne ha la disponibilità. (Conf mass n 176477).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)