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Sez. 1, Ordinanza n. 5564 del 04/12/1987 Cc. (dep. 02/03/1988) Rv. 177737 - 01

ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVI DEL "TAPPO ROSSO" - DESTINATARI DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110: FABBRICANTE E SEMPLICE DETENTORE.*
Stato
decisa il 1987-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177737-01

ARMI - IN GENERE - ARMI GIOCATTOLO - PRIVI DEL "TAPPO ROSSO" - DESTINATARI DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110: FABBRICANTE E SEMPLICE DETENTORE.*

L'Obbligo, previsto dall'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110, di munire i giocattoli riproducenti armi da guerra o comuni da sparo con un visibile tappo rosso incorporato che occluda totalmente o parzialmente la canna, è imposto non solo a carico del fabbricante ma anche a carico di colui che ne ha la disponibilità. (Conf mass n 176477).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)