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Sez. 1, Sentenza n. 1268 del 26/03/1973 Ud. (dep. 11/02/1974) Rv. 126172 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - OFFESO DAL REATO - PARTE CIVILE - QUERELANTE - OMESSA CITAZIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NULLITA RELATIVA.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126172-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - OFFESO DAL REATO - PARTE CIVILE - QUERELANTE - OMESSA CITAZIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NULLITA RELATIVA.*

L'omessa citazione per il giudizio di primo grado della parte civile, del querelante o dell'offeso dal reato, non determina una nullita inquadrabile tra quelle di ordine generale previste dall'art 185 cod proc pen, ma solo una nullita relativa che, pur essendo rilevabile in ogni momento (per effetto della sentenza della Corte costituzionale 20 dicembre 1968, n 132, che ha abolito, per tale nullita il sistema di sbarramento dettato dall'art 422 cod proc pen) puo essere eccepita dal pubblico ministero, cui incombe di curare l'osservanza della legge processuale, e non dall'imputato, che non ha un interesse giuridicamente valido all'osservanza di una norma che garantisca la presenza della persona offesa e della parte civile, e nell'esclusivo interesse di soggetti diversi dall'imputato medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)