Sez. 6, Sentenza n. 5674 del 17/01/1975 Ud. (dep. 24/05/1975) Rv. 130088 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - PARTE CIVILE - OMESSA CITAZIONE - NULLITA RELATIVA - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL PM.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - PARTE CIVILE - OMESSA CITAZIONE - NULLITA RELATIVA - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL PM.*
La parte civile, una volta ritualmente costituita, ha diritto alla notifica del decreto di citazione nei vari gradi del giudizio. L'omessa citazione per il giudizio determina una nullita relativa, rilevabile in ogni momento (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 dicembre 1968, n 132 che ha dichiarato illegittima la norma dell'art 422 cod proc pen) e deducibile dal PM, cui incombe di curare l'osservanza della legge processuale. (Conf 126172, anno 1974).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)