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Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 01/03/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156244 - 01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - VALORE FORMALE DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156244-01

PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - VALORE FORMALE DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE.*

Le cosiddette ricognizioni fotografiche, eseguite nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, in quanto prive del valore formale delle ricognizioni in senso tecnico, non costituiscono un mezzo di prova contemplato e regolato dalla legge che prevede e regolamenta la ricognizione di persone, da espletarsi con le modalità prescritte dall'art. 360 cod. proc. pen. (V mass n 153001; (V mass n 152505; (V mass n 151209; (V mass n 131319).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)