Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 01/03/1982 Ud. (dep. 22/11/1982) Rv. 156244 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - VALORE FORMALE DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - VALORE FORMALE DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE.*
Le cosiddette ricognizioni fotografiche, eseguite nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, in quanto prive del valore formale delle ricognizioni in senso tecnico, non costituiscono un mezzo di prova contemplato e regolato dalla legge che prevede e regolamenta la ricognizione di persone, da espletarsi con le modalità prescritte dall'art. 360 cod. proc. pen. (V mass n 153001; (V mass n 152505; (V mass n 151209; (V mass n 131319).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)