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Sez. 5, Sentenza n. 3638 del 14/07/1997 Cc. (dep. 25/08/1997) Rv. 208322 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Soggetto tossicodipendente che intende sottoporsi a programma di recupero - Revoca della misura restrittiva - Imputazione contenente anche il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Gravità indiziaria ritenuta per il solo reato di detenzione e traffico di stupefacenti ed esclusa per il reato associativo - Divieto della revoca della misura coercitiva stabilito dal quarto comma dell'art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Applicabilità del divieto - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208322-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, deve escludersi l'applicabilità della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - che prevede il divieto della revoca del provvedimento restrittivo, nei confronti di tossicodipendenti che intendono sottoporsi ad un programma di recupero, allorquando si procede per determinati reati, tra cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - nel caso in cui tale ultimo reato sia semplicemente oggetto di imputazione, ed il provvedimento custodiale, di cui si chiede la revoca, trovi fondamento nella sola gravità indiziaria per il delitto di detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre la detta gravità indiziaria risulti esclusa in relazione al reato associativo.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)