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Sez. 6, Ordinanza n. 22122 del 20/02/2002 Cc. (dep. 06/06/2002) Rv. 222243 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Soggetto tossicodipendente - Programma terapeutico di recupero in corso - Esigenze cautelari - Eccezionale rilevanza - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2002-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222243-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE

Nei confronti del tossicodipendente che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, la prosecuzione della custodia in carcere è consentita soltanto qualora ricorrono, ex art. 89 d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, esigenze cautelari di eccezionale rilevanza da valutare in base ai criteri stabiliti dall'art.274 cod.proc.pen., giacché il concetto di rilevanza non riguarda la natura delle esigenze cautelari, né le modalità di rilevazione e di valutazione, bensì la graduazione dell'intensità che deve essere tale da fare ritenere insostituibile il carcere.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)