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Sez. 1, Sentenza n. 9301 del 15/12/1987 (Rv. 456488 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE - POSIZIONE DEL DICHIARANTE - RAPPRESENTANZA DEL TERZO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA PER LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456488-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE - POSIZIONE DEL DICHIARANTE - RAPPRESENTANZA DEL TERZO - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA PER LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

Nel contratto per persona da nominare i rapporti tra il dichiarante e la persona nominata sono regolati dalla disciplina della rappresentanza volontaria e il contraente che si è riservata la facoltà di nomina assume la funzione di rappresentante del terzo nell'arco di tempo che corre dalla conclusione del contratto alla dichiarazione di nomina. Ne consegue che detta rappresentanza non cessa per le cause di Estinzione del processo (artt. 286, 299 cod. proc. civ. e segg.) che riguardano soltanto la rappresentanza legale, mantenendo il dichiarante la legittimazione fino a quando il terzo nominato non abbia esercitato la facoltà di sostituirsi al primo. (fattispecie in tema di stipulazione di contratto di affitto di azienda a seguito di gara disposta in Sede fallimentare nella quale l'acquirente aveva partecipato anche per persona da nominare). (Conf 6107/85, mass n 430641, sulla seconda parte; (Conf 5777/83, mass n 430641, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)