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Sez. 3, Sentenza n. 9595 del 12/05/2015 (Rv. 635312 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Preliminare di vendita per persona da nominare - Revocatoria dell'acquisto del nominato - Stati soggettivi - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2015-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635312-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per "electio amici" del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 1404, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)