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Sez. 2, Sentenza n. 5780 del 25/10/1988 (Rv. 460305 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - IMPEDIMENTO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - DESIGNAZIONE DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - DECRETO RELATIVO - SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DI URGENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460305-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - IMPEDIMENTO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - DESIGNAZIONE DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - DECRETO RELATIVO - SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI DI URGENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In caso di impedimento dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto, la designazione del messo di conciliazione viene fatta, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, dal capo dell'ufficio presso cui presta servizio il detto ufficiale, con decreto per il quale non è espressamente prevista la motivazione (art. 135, comma quarto, cod. proc. civ.); ne consegue che non occorre che nel decreto di designazione siano specificate le ragioni d'urgenza che, nel caso concreto, giustificano la pronta notificazione dell'atto. (V 3816/78, mass n 393374).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)