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Sez. 3, Sentenza n. 2452 del 20/04/1982 (Rv. 420309 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RISOLUZIONE, CONTRATTUALE O GIUDIZIALE, DEL RAPPORTO LOCATIZIO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEL CANONE - PERSISTENZA - MOMENTO FINALE - PERMANENZA DI MOBILI DEL CONDUTTORE NEI LOCALI - AVVENUTA RESTITUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420309-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RISOLUZIONE, CONTRATTUALE O GIUDIZIALE, DEL RAPPORTO LOCATIZIO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEL CANONE - PERSISTENZA - MOMENTO FINALE - PERMANENZA DI MOBILI DEL CONDUTTORE NEI LOCALI - AVVENUTA RESTITUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Anche se il rapporto locatizio viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'Obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., non richiede la sua Costituzione in mora e continua fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione dell'immobile al proprietario ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. Conseguentemente va esclusa l'avvenuta restituzione e permane l'Obbligo del conduttore di pagare il corrispettivo qualora nei locali già tenuti in fitto vi siano ancora dei mobili appartenenti al conduttore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)