Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 11/05/1973 (Rv. 363831 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - RETROATTIVITA DELLA PREDETTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIDUZIONE A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - RETROATTIVITA DELLA PREDETTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE.*
In conseguenza della sentenza 6 luglio 1971 n 160 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 10, comma primo del RDL 14 aprile 1939 n 636 nella parte espressa con le parole: 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operaì, e con le parole finali 'per gli impiegatì, deve essere considerato invalido, ai fini del trattamento pensionistico previsto dal predetto RDL n 636 del 1939 l'assicurato - operaio o impiegato - la cui capacita di guadagno sia ridotta in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale, a meno della meta. La pronuncia di illegittimita costituzionale suddetta, avendo portata generale ed esplicando la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega i suoi effetti su tutti i rapporti giuridici che non siano ancora definiti con sentenza passata in giudicato. (Conf 2243/72, mass n 359549).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)